venerdì 1 giugno 2012

Legge 407/90.

La legge 29 dicembre 1990, n. 407 all'art. 8 comma 9 prevede che le assunzioni nominative effettuate con contratto a tempo indeterminato di lavoratori, di qualsiasi età, disoccupati da almeno 24 mesi, danno diritto ad uno sgravio contributivo (ossia ad una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro) per un periodo di 36 mesi.
Un grande risparmio, quindi, per le imprese che intendano effettuare assunzioni di questa particolare tipologia di lavoratori.

Inoccupati e disoccupati. Quali differenze?


http://blog.catapulta.it/wp-content/uploads/2011/06/Trovare-Lavoro-a-Milano-Bologna-Roma-e-non-solo.jpg 
I decreti legislativi 181/2000 e 297/2002 definiscono gli "inoccupati di lunga durata" come coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani. La differenza fondamentale è che gli inoccupati non hanno mai svolto attività lavorative, mentre i disoccupati hanno avuto rapporti di lavoro che poi sono terminati.
Perchè lo status di inoccupato o disoccupato venga sancito, è necessario recarsi fisicamente presso un Centro per l'impiego e richiedere l'iscrizione alle relative liste. Ci si può iscrivere a un solo Centro per l'Impiego, e bisogna effettuare l'iscrizione presso quello nel cui ambito di competenza si trova il domicilio (art. 3 del d. lgs. 297/2002). Se si cambia residenza o domicilio, bisogna recarsi presso il nuovo Centro competente, che provvederà a chiedere i dati al precedente.
Chi resta disoccupato per almeno 24 mesi viene considerato disoccupato di lunga durata; la legge 407/90 riconosce incentivi fiscali e contributivi alle aziende che assumono a tempo indeterminato questa categoria di lavoratori.
Attenzione: se un contratto di lavoro non supera gli otto mesi e gli 8.000 euro lordi di reddito annuo generato (o 4.800 euro per i lavoratori autonomi), l’anzianità di disoccupazione non viene persa ma “sospesa” per il periodo lavorativo, che quindi non vale ai fini del conteggio.
Quando ci si può presentare per l’iscrizione nelle liste dei disoccupati? In teoria anche il giorno stesso del licenziamento o alla fine del rapporto di lavoro ma in pratica conviene attendere almeno un paio di giorni, perché le comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro da parte delle aziende non sono immediate ma richiedono almeno 24/48 ore di tempo. 
Chi resta iscritto al centro per l'impiego come inoccupato per più di 24 mesi viene ancora considerato tale ai sensi dei decreti 181 e 297 ma risulta come disoccupato di lungo periodo ai fini della legge 407/90 che riconosce incentivi alle aziende che assumono questi lavoratori.